Con la riforma finalmente parità fra accusa e difesa
Giulio Cainarca · 29 Settembre 2025
Giovedì 18 settembre la Camera ha approvato per la seconda volta la riforma costituzionale della giustizia, incentrata sulla separazione delle carriere dei magistrati. Il testo dovrà ora ottenere una seconda approvazione dal Senato, a distanza di almeno tre mesi, come stabilito dall’articolo 138 della Costituzione, il quale prevede inoltre che, se nella seconda votazione la legge ottiene in entrambe le camere il sostegno dei due terzi dei componenti, non si procede a referendum. Alla Camera la riforma ha raccolto 243 voti favorevoli, meno di quelli necessari per raggiungere i due terzi. Se dopo l’approvazione del Senato ed entro tre mesi dalla pubblicazione della legge ne faranno richiesta un quinto dei parlamentari di una camera, oppure 500 mila elettori o cinque Consigli regionali, si dovrà tenere un referendum confermativo, che si considera ormai certo. Da notizie di stampa, il ministro della Giustizia Carlo Nordio avrebbe indicato marzo 2027 come data possibile per il voto.
In questa puntata di “Auto da fè” Giulio Cainarca discute con l’avvocato penalista del Foro di Milano Fabio Schembri sulla riforma della giustizia e sulla sua applicazione, che dovrebbe aprire all’attuazione pratica dei principi costituzionali del cosiddetto “giusto processo”, introdotti con la riforma dell’articolo 111 risalente 1999, che conteneva cinque commi con cui sono state delineate le garanzie previste dal cosiddetto giusto processo.
I primi due commi stabiliscono che:
• la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge, con riferimento ad ogni procedimento giudiziario
• ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizione di parità, davanti ad un giudice terzo e imparziale
• la legge assicura che ciascun processo abbia una durata ragionevole
Gli ultimi tre commi si riferiscono esclusivamente al processo penale:
• la persona accusata di un reato deve essere, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell’accusa elevata a suo carico
• deve disporre del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa
• deve avere la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico
• di ottenere la convocazione e l’interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell’accusa e l’acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore
• deve essere assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo
Nel processo penale è stato introdotto pertanto il principio del contraddittorio nella formazione della prova.